chevron_right SOSTIENICI
info_outline INFO
location_on Sede Legale: via Mazzamuti, 7 - 59100 Prato
location_on Nuovo Ospedale Santo Stefano - via Suon Niccolina Infermiera, 20 - 59100 Prato
phone 335 56 18 429
phone_android 345 649 5286
email info@progettoauroradonna.it
alternate_email progettoauroradonna@pec.buffetti.it
sendCONTATTACI

Lo statuto

Art. 1 Costituzione, sede, durata

É costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), in Prato l’associazione di Volontariato denominata: «PROGETTO AURORA DONNA ODV».

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c, articolo 5 legge 117/2017);
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, articolo 5 legge 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, articolo 5 legge 117/2017)
  • w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, articolo 5 legge 117/2017);

L’associazione, apolitica ed aconfessionale, ha per scopo quello di aiutare e sostenere ad ogni livello, fisico, pratico e affettivo le donne che vivono l’esperienza del cancro al seno o altre tipologie tumorali, tipicamente femminili e non.

Così esemplificativamente, ma non esaustivamente, l’associazione sarà un tramite tra le donne operate e le istituzioni presenti sul territorio.

Per il conseguimento delle finalità sopra indicate, potrà stipulare accordi, intese e collegamenti operativi federativi e quant’altro, con associazioni, enti ed anche aziende che perseguano attività affini o collegate.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 attività di volontariato e dipendenti

L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti rese per fini di solidarietà.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 4 Ammissione e numero dei soci

Sono soci dell’organizzazione tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L’aspirante socio deve: presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 10 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati: in questo caso, chi l'ha proposta può entro 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci cessano di appartenere all’associazione per:

  • dimissioni volontarie (richiesta scritta e accettata con delibera dal Consiglio Direttivo)

per non aver effettuato il versamento della quota associativa (automatica e deliberata dal primo Consiglio Direttivo utile. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima)

  • per morte
  • per esclusione deliberata dall’assemblea

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

  • di partecipare alle assemblee
  • di votare direttamente o per delega
  • di recedere dall’appartenenza all’organizzazione

I soci hanno l’obbligo di:

  • rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • di pagare le quote sociali stabilite dall’assemblea.

Art. 6 Quota sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall’assemblea. È annuale e non frazionabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione

Art. 7 Risorse economiche

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi dei privati
  • contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
  • Contributi di organismi internazionali
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni o altre attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all’articolo 5 Codice del Terzo settore;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  • proventi da attività di raccolta fondi a norma art 7 del Codice del Terzo settore;
  • proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8 Organi

Sono organi dell’organizzazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario;

Art. 9 Assemblea

L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all’organizzazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata – con qualsiasi mezzo attestante l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione – dallo stesso almeno una volta l’anno e su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ogni socio potrà presentare un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 18. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • eleggere il Presidente dell’associazione
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da tre fino un numero massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • nominare il segretario e il tesoriere;
  • nomina il Vice Presidente: tale carica non può essere cumulata dal Tesoriere;
  • accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.

Perché le deliberazioni del Consiglio abbiano valore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

  • provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;
  • provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo

È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del consiglio Direttivo. La carica di Segretario è incompatibile con la carica di Presidente.

Art. 13 Il tesoriere

Il tesoriere ha il compito di:

Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente.

Art. 14 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei casi previsti dall’articolo 14 comma 1 e 2, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, l’associazione deve:

  • pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (Comma 2, art.14 Codice del Terzo settore – informativa sociale)
  • redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. (Comma 1, art.14 Codice del Terzo settore).

Art. 16 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere rappresentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei soci.

Art. 17 Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità richiesta scritta al Presidente dell’associazione.

Art. 18 Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, i beni che residuano sono devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.. Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore1 continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

 

1 “Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». … Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua … la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica” (art. 45 Cts).